la seguente legge: Art. 1. Istituzione Centro regionale emoderivati 1. Al fine del raggiungimento delle finalita' e degli obiettivi dell'azione programmata "Piano regionale sangue e plasma per il triennio 1990-1992", di cui all'allegato 1 della presente legge viene istituito, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto della regione, il Centro regionale per gli emoderivati della regione Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede in Milano. 2. Il Centro, ente strumentale della regione, e' dotato di autonomia organizzativa, funzionale ed amministrativa; esercita le funzioni definite dalla presente legge con osservanza degli indirizzi della Giunta Regionale, degli atti di programmazione sanitaria e dei piani di settore relativi agli emoderivati. 3. Il Centro svolge le proprie attivita' con criteri di economicita', efficienza ed efficacia, sotto il controllo degli atti fondamentali riservato alla Giunta Regionale, nonche' al Consiglio Regionale a termine degli articoli 78 e 79 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della regione" e successive modificazioni. 4. Il Centro persegue la finalita' di assicurare il fabbisogno regionale, quali-quantitativo, di farmaci plasmaderivati.