la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Istituzione Centro regionale emoderivati
 
   1.  Al  fine  del raggiungimento delle finalita' e degli obiettivi
dell'azione programmata "Piano  regionale  sangue  e  plasma  per  il
triennio 1990-1992", di cui all'allegato 1 della presente legge viene
istituito, ai sensi dell'art. 48  dello  Statuto  della  regione,  il
Centro regionale per gli emoderivati della regione Lombardia, ente di
diritto pubblico, con sede in Milano.
   2.  Il  Centro,  ente  strumentale  della  regione,  e'  dotato di
autonomia organizzativa, funzionale ed  amministrativa;  esercita  le
funzioni definite dalla presente legge con osservanza degli indirizzi
della Giunta Regionale, degli atti di programmazione sanitaria e  dei
piani di settore relativi agli emoderivati.
   3.   Il   Centro  svolge  le  proprie  attivita'  con  criteri  di
economicita', efficienza ed efficacia, sotto il controllo degli  atti
fondamentali  riservato  alla  Giunta Regionale, nonche' al Consiglio
Regionale a termine degli articoli 78 e 79 della L.R. 31 marzo  1978,
n.  34  "Norme  sulle  procedure della programmazione, sul bilancio e
sulla contabilita' della regione" e successive modificazioni.
   4.  Il  Centro  persegue  la finalita' di assicurare il fabbisogno
regionale, quali-quantitativo, di farmaci plasmaderivati.